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Coronavirus: sospensione delle scadenze tributarie, fiscali e contributive

Coronavirus: sospensione delle scadenze tributarie, fiscali e contributive

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, nell’articolo 62, si sofferma su alcune scadenze e sulla relativa sospensione o spostamento, a seconda della tipologia di tributo.



Numerose scadenze erano in prossimità di arrivo in queste settimane di agitazione a causa del Covid-19. Pensiamo, una su tutte, alla dichiarazione annuale IVA del 2020 per l’anno 2029, la cui scadenza naturale è fissata al 30 aprile.

Gli adempimenti tributari?

Nel comma 1 il Decreto stabilisce immediatamente che per tutti i soggetti che abbiano domicilio fiscale oppure sede legale o sede operativa in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari con scadenza tara l’8 marzo e 31 maggio 2020, la cui nuova scadenza viene spostata al 30 giugno 2020.

Scadenza dell’IVA?

Per le imprese che non abbiano un fatturato superiore ai 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente quello della sospensione, sono sospesi i versamenti di autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:

  1. Ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  2. Imposta sul valore aggiunto;
  3. Relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione sui versamenti IVA, precisa il Decreto, si applica a prescindere dal volume del fatturato qualora il soggetto sia domiciliato fiscalmente o abbia sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Lodi, Cremona e Piacenza.

In tutti questi casi, i versamenti sono spostati al 31 maggio 2020 con possibilità di rateizzazione fino a 5 rate a partire dal mese di maggio 2020.

Fatturato inferiore a 400 mila euro

L’ultimo comma del Decreto si concentra sui soggetti con sede legale o domicilio fiscale in Italia che non abbiano avuto un fatturato superiore a 400.000 nel periodo d’imposta precedente l’uscita del Decreto Cura Italia. Per questi, sono sospese le ritenute d’acconto fino al 31 marzo 2020 a patto che non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

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