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Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche

Contributi per l

Esiste una legge, la numero 13 del 1989, che stabilisce l’erogazione di fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche all’interno di immobili di proprietà privata. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che la rendono meno efficace di quanto dovrebbe.



In cosa consiste l’aiuto di Stato per le barriere architettoniche?

Lo Stato, come accennato in precedenza, ha istituito una legge il cui scopo doveva essere dare un contributo all’abbattimento delle barriere architettoniche che impediscono alle persone affette da disabilità, il normale svolgimento delle proprie attività: ad esempio, muoversi in un condominio, salire e scendere le scale, aprire una porta e così via. I contributi che lo Stato riconosce per questo genere di operazioni possono riguardare sua una sola opera, sia per realizzare un insieme di interventi che nel complesso riducono gli ostacoli nei confronti della persona.

Chi può presentare la domanda di contributo?

La domanda di contributo può essere presentata sia da parte della singola persona affetta da disabilità, o dai suoi familiari, sia da parte dell’intero condominio. Se si tratta di più opere, allora è necessario presentare più domande, una per ogni singolo intervento. Se, invece, l’intervento agevolerà più di una persona disabile, allora la domanda può essere presentata una sola volta, senza che sia necessario inoltrare una richiesta per ogni singola persona agevolata dall’intervento. Va ricordato che la domanda può essere presentata anche dai centri e dagli istituti residenziali per le persone con disabilità. I disabili ammessi al contributo sono i ciechi, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio. Una particolare priorità è riconosciuta a quelle persone affette da una disabilità totale che comporta difficoltà di deambulazione e che siano stati certificati dalla ASL.

Come si presenta la domanda?

Allo stato attuale, la domanda dev’essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno, in carta da bollo indirizzata al Sindaco del Comune dove si risiede e dove si trova anche l’immobile che sarà oggetto dell’intervento. L’aspetto della residenza è molto importante in quanto il contributo non può essere richiesto se l’abitazione risulta di uso saltuario e non come abitazione principale. Tant’è che il diritto al contributo si perde anche qualora la persona affetta da disabilità trasferisca la propria residenza al termine dei lavori di ristrutturazione. La domanda dev’essere corredata di certificato medico che attesta lo stato di difficoltà fisica in cui versa la persona. Qualora si voglia ottenere la priorità per disabilità totale, è necessario presentare il certificato della ASL. Dev’essere poi allegata un’autocertificazione con i dati dell’immobile un preventivo della spesa da sostenere. La domanda può essere presentata anche da un tutore o da chi effettivamente sostiene la spesa, come può essere un intero condominio.

Come viene erogato il contributo?

Il contributo viene erogato al termine dei lavori, sulla base delle fatture presentate. Bisogna fare molta attenzione al preventivo che si presenta assieme alla domanda di accesso. Infatti, se il totale delle fatture è inferiore al preventivo, sarà pagata la cifra che emerge dalle fatture. Se, invece, le fatture individuano un costo più alto, sarà pagato quanto riportato nel preventivo. Una volta recepita la richiesta di contributo, i Comuni la presentano alla Regioni le quali la inoltrano al Ministero, che stabilisce l’ampiezza del Fondo. Se il Fondo non è abbastanza capiente, viene data priorità ai disabili totali e quindi si procederà per ordine cronologico. Sul funzionamento di questo contributo esiste un palese contrasto rispetto ai buoni propositi della Legge. Infatti, la mancanza di certezza sulla dimensione del Fondo non consente di attuare una vera politica di abbattimento delle barriere architettoniche e di supporto alle persone affette da disabilità.

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