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Contratto di factoring e fallimento: cosa succede?

Contratto di factoring e fallimento: cosa succede?

Anche il contratto di factoring può essere interessato in una procedura fallimentare, potendosi configurare 3 casi: fallimento del cedente, del factor oppure del debitore. Cosa può fare il factor in caso di fallimento del debitore? È vero che il contratto di factoring può essere revocato?



Abbiamo parlato non molto tempo addietro del contratto di factoring, che consente ad un’impresa di cedere anticipatamente il proprio credito, anche non ancora maturato, a favore di un’altra società che si occuperà della sua gestione e riscossione anticipando il pagamento dei crediti da riscuotere.

Uno dei temi più interessanti quando si affronta l’argomento del contratto di factoring è quello relativo alle implicazioni di un fallimento.

Che cos’è il contratto di factoring?

Un contratto che permette la vendita di crediti da un’impresa a un’altra società, disciplinato dalla legge N. 52 del 1991. In un contratto di factoring, i soggetti coinvolti sono 3:

  1. Il cedente;
  2. Il debitore;
  3. Il factor.

Il cedente è l’impresa che cede i propri crediti vantati nei confronti di un debitore. Il factor, invece, è la società che decide di acquistare i crediti del cedente, dietro corrispettivo economico, accollandosi l’eventuale rischio della riscossione nei confronti del debitore.

Quale legge disciplina il contratto di factoring in caso di fallimento?

Non esiste una norma specifica per il factoring, per questo in caso di fallimento di applica la disciplina generale che riguarda i normali contratti in esecuzione al momento del fallimento.

Cosa succede se fallisce il factor?

Su questo aspetto non ci sono margini di confusione: infatti i pagamenti effettuati a favore del cedente restano validi e quest’ultimo sarà chiamato a saldare eventuali interessi o commissioni ancora da corrispondere.

Cosa succede se fallisce il cedente?

Questa è la situazione più complessa in cui bisogna tenere conto di più aspetti. Innanzitutto c’è da considerare se la cessione del credito è avvenuta precedentemente al fallimento, quindi se il contratto di factoring è opponibile al fallimento. Sono due le situazioni che richiedono di essere valutate:

  1. Se la cessione di credito è stata accetta dal debitore oppure gli è stata notificata prima del fallimento, allora il debitore paga al factor la somma pattuita senza che il curatore possa pretendere nulla, anche qualora il pagamento avvenisse dopo il fallimento;
  2. Se il  factor ha pagato anche solo una parte il corrispettivo del credito al cedente prima della data di fallimento.

In entrambi i casi è fondamentale la data certa.

Cosa succede se il fallimento è precedente ai pagamenti?

Il curatore può decidere se subentrare nella cessione o se recedere dal contratto. In caso di recesso, sarà necessario restituire al factor i corrispettivi pagati fino ad allora.

Il contratto di factoring può essere revocato?

Si, il curatore fallimentare può procedere alla revoca se il curatore può dimostrare che:

  1. Il factor conosceva lo stato di insolvenza del cedente al momento del versamento dei corrispettivi;
  2. Il pagamento è stato eseguito durante il periodo sospetto di un anno.

Cosa succede se ha fallire è il debitore?

Nel contratto di factoring si parla, più opportunamente, di “debitore ceduto”. Qualora si verifichi tale circostanza, il factor può insinuarsi al passivo.

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