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Cartella di pagamento: che cos’è e come contestarla

Cartella di pagamento: che cos’è e come contestarla

Quando l’Agenzia delle Entrate, dopo aver comunicato al contribuente la necessità di incassare delle somme non versate in fase di dichiarazione dei redditi (e dopo non aver ricevuto alcuna risposta), procede con la cartella di pagamento. Si può contestare? Come avviene la contestazione?



Quando viene inviata la cartella di pagamento?

La cartella di pagamento è l’atto formale dell’Agenzia delle Entrate con cui si chiede il pagamento di una certa somma al contribuente, in quanto al termine di un controllo è emersa una incongruenza tra ciò che è riportato nella dichiarazione dei redditi e quanto riscontrato dall’Agenzia. È bene tenere presente che quando la tua dichiarazione dei redditi viene inviata all’Agenzia delle Entrate (tramite CAF o Commercialista se te ne sei avvalso, oppure tramite procedura informatica), questa si candida a essere sottoposta a due tipologie di controlli: controllo formale oppure controllo automatico. Al controllo automatico vengono sottoposte tutte le dichiarazioni pervenute, mentre il controllo formale viene eseguito a campione. Se da uno di questi controlli dovesse risultare una incongruenza, tra quanto dichiarato e altri elementi in possesso dell’Agenzia, allora si apre la procedura di sanzionamento.

Dopo i controlli parte in automatico la cartella di pagamento?

No, la procedura non è strutturata in questa maniera. Se al termine di un controllo viene accertata una incongruenza, la prima cosa che avviene è l’invio di un avviso bonario. L’avviso bonario è una comunicazione scritta che l’Agenzia invia al contribuente per avvisarlo dell’incongruenza individuata e gli comunica anche quali sono le somme aggiuntive dovute. Oltre alle maggiori imposte che evidentemente il contribuente doveva versare, vi sono anche le sanzioni, eventuali interessi e alte somme aggiuntive non calcolate.

Quando posso contestare la comunicazione dell’Agenzia?

Più volte abbiamo sottolineato che l’Agenzia può riscontrare delle incongruenze non veritiere. I motivi possono essere molteplici (scambi di persone, decessi non registrati, errori di battitura, etc) e tutti consentono al contribuente di contestare l’avviso e richiedere la cancellazione delle somme dovute, ovviamente dimostrando con documenti alla mano la correttezza della propria dichiarazione. La contestazione può avvenire in due diversi momenti: al momento della ricezione dell’avviso bonario, oppure al momento della ricezione della cartella di pagamento.

Posso contestare la cartella di pagamento?

Certo. La contestazione può avvenire per due motivi principali: perché non si ritiene veritiera la ricostruzione dell’Agenzia e le incongruenza da essa riportate, oppure perché si è verificato un errore procedurale con l’avviso bonario. Quest’ultimo caso è quello più semplice. Infatti, la legge stabilisce, anche supportata da una sentenza della Cassazione, che se la cartella di pagamento non è anticipata da un avviso bonario, allora la cartella di pagamento si può considerare nulla. Attenzione: nulla non vuol dire non esigibile. Vuol dire che quella cartella è da considerarsi nulla ma che non viene annullata l’infrazione commessa dal contribuente. Ciò vuol dire che si aprirà una nuova procedura che porterà all’emissione di una nuova cartella di pagamento previa avviso bonario. Se invece ritieni che la cartella di pagamento sia frutto di un errato accertamento, puoi richiederne l’annullamento, dimostrando gli errori presenti nelle incongruenze evidenziate dall’Agenzia.

Che vuol dire sospensione legale della cartella?

Si tratta di una importante novità introdotta nel 2013. Se l’Agenzia delle Entrate non riceve risposta dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agenzia può procedere con un recupero forzoso a opera dell’Agente della Riscossione. Nel 2013, la Legge di Stabilità, ha riconosciuto l’obbligo per l’Agente della riscossione di sospendere la ogni procedura esecutiva nel caso il contribuente debitore presenti una dichiarazione d'inesigibilità della pretesa.

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