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Brexit e IVA: 7 domande sulle novità in vigore dal 2021

Brexit e IVA: 7 domande sulle novità in vigore dal 2021

Il 1 gennaio 2021 è stata una data epocale per i rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione Europea. Con la Brexit sono entrate in vigore le nuove norme su importazione ed esportazione. Cosa cambia per l'Intrastat? Quale dicitura usare in fattura? Perchè è necessario un rappresentante fiscale?



A distanza di quasi 5 anni dal referendum del 23 giugno 2016 il Regno Unito è diventato ufficialmente un paese Extra UE. Il passaggio è diventato effettivo a partire dal 1 gennaio 2021. Sono passati solo pochi giorni ma già arrivano richieste sulle novità che questo comporta sugli adempimenti legati alle operazioni commerciali.

Nell’articolo di oggi analizzeremo alcune delle novità più importanti.

Cosa cambia nell’acquisto di beni e servizi?

Cambia tutto in maniera molto drastica. A partire dal 1 gennaio la cessione o l’acquisto di beni o servizi verso e da il Regno Unito non si potranno più considerare operazioni o acquisti intracomunitari ma andranno considerati come “cessione all’esportazione” e “importazione di beni”, esattamente come già avviene con tutte le altre nazioni non appartenenti all’Unione Europea.

È vero che sarà necessaria la prova dell’avvenuta esportazione?

Sì è vero. Ciò sarà necessario per ogni fattura di vendita in quanto le operazioni non imponibili dovranno dimostrare la giusta prova di assenza dell’IVA. Per questo le aziende dovranno richiedere il documento MRN, acronimo di Movement Reference Number, ovvero un numero assegnato a tutti i documenti redatti per l’esportazione o il semplice transito. Inoltre è necessario ottenere il DAE, ovvero Documento di Accompagnamento Esportazione.

Resta in vigore l’obbligo di presentare il modello Intrastat?

No, a partire dal 2021 non è più necessario presentare il riepilogo delle operazioni intracomunitarie.

Ho acquistato un macchinario nel 2020 ma verrà consegnato nel 2021, come si considera?

Questo è un aspetto molto interessante che ha ricevuto anche la giusta attenzione normativa. Infatti è stato stabilito che gli acquisti effettuati prima del 1/01/2021, anche se consegnati o terminati di pagare dopo questa data, sono da considerarsi operazioni intracomunitarie, quindi rispondo alla normativa precedente.

Come cambia la dicitura in fattura per le prestazioni di servizi?

Posta così la domanda è incompleta, in quanto è necessario distinguere tra prestazioni verso l’UK e prestazioni da parte di operatore in UK. Nel primo caso, fino al 1 gennaio 2021 era previsto l’obbligo del Reverse Charge, mentre a partire dal nuovo anno le prestazioni dei servizi risponderanno all’Art. 7 del DPR 633/72, quindi richiederanno in fattura la dicitura “operazione di prestazione di servizi”.

Nel secondo caso, qualora le prestazioni di servizi siano fornite da operatori con residenza in UK, resta l’obbligo del Reverse Charge con emissione di autofattura.

È vero che sarà necessario nominare un rappresentate fiscale?

Sì, questo vale sia per i soggetti stabili in UK che intendono intrattenere rapporti commerciali con uno dei paesi UE, sia per i soggetti residenti in Italia che intendono intrattenere rapporti commerciali con un soggetto stabile in UK. In tutti è due i casi, ai fini della registrazione IVA sarà necessario nominare un rappresentate fiscale.

Come devo modificare la dicitura in fattura?

Anche in questo caso, come accennato in precedenza, è necessario distinguere le due situazioni di cessione verso l’UK o acquisto dall’UK. Nel primo caso, il precedente riferimento normativo “ex art. 41, DL 331/93” sarà sostituito da “Art. 8, co.1 lett. A) e B), DPR 633/72.

Nel caso di acquisto, invece, la dicitura da apporre al fianco del meccanismo dell’inversione contabile sarà “Artt. 67 e 68, DPR 633/72” in sostituzione della precedente dicitura “ex art. 38, Dl 331/1993”.

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