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Bonus sistemi di accumulo di energia elettrica

Bonus sistemi di accumulo di energia elettrica

Cos'è e come si ottiene il bonus di accumulo previsto dal Ministero dell'Economia e delle finanze per gli impianti rinnovabili di energia elettrica



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 n. 140 il Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”. Analizziamo il contenuto delle disposizioni per il cosiddetto Bonus accumulo.

Bonus accumulo: di cosa si tratta?

Il decreto attuativo disciplina le modalità per l’accesso al credito d’imposta spettante alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengano spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e già oggetto di precedenti crediti di imposta.

Il bonus è stato introdotto dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale si è stanziato un importo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

A chi spetta?

Il bonus spetta alle sole persone fisiche che, nel corso del 2022, sosterranno spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Gli impianti di produzione possono essere già esistenti ed essere stati oggetto del credito d’imposta ex art. 25bis d.l. n. 91/2014 per lo scambio sul posto (quale particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione: fonte GSE – Gestore Servizi Energetici)

Che cosa si intende per sistema di accumulo?

Un “sistema di accumulo” è funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, anche per garantire l’autoconsumo differito (ossia di utilizzare l’energia elettrica prodotta anche quando l’impianto non è in funzione). Per vedere su quali impianti possono essere installati i sistemi di accumulo si rimanda alle puntuali indicazioni del GSE.

Come ottenere il Bonus accumulo?

Per ottenere l’erogazione del bonus, tramite il riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche dovranno inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Termini e modalità di invio saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo.

A quanto ammonta il Bonus accumulo?

Ad oggi, non è ancora stata quantificata la percentuale di spesa che potrà essere oggetto del credito d’imposta. Per avere maggiori dettagli, sarà necessario attendere un altro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta sarà determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate. Dal tenore della norma, dunque, si evince come maggiori saranno le domande presentate e minore sarà la percentuale di spesa agevolabile.

Come si potrà fruire del credito d’imposta?

Il credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 (periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili).

Eventuali eccedenze, però, non andranno perdute ma saranno portate in detrazione nei periodi di imposta successivi.

Attenzione alle sanzioni

Gli importi illegittimamente portati in detrazione saranno oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate del luogo del domicilio fiscale del contribuente. In caso di inottemperanza a questa prima richiesta di pagamento (avente ad oggetto i crediti indebitamente utilizzati, relative sanzioni ed interessi), l’Agenzia delle entrate procederà alla riscossione coattiva.

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