Come è cambiata la burocrazia per le transazioni B2B e B2C nelle operazioni di cessione o acquisto di beni e servizi con il Regno Unito? Torniamo sull'argomento Brexit per indagare alcuni aspetti più specifici, come sono emersi dalle domande che in questi mesi sono arrivati in Redazione.
Abbiamo preso spunto dalle tante domane che ci sono arrivate in questi mesi sul tema della Brexit, per tornare nuovamente sull'argomento, soffermandoci sui cambiamenti intercorsi in operazioni di importazione ed esportazione di beni e servizi tra operatori economici (B2B) o tra operatori economici e privati (B2C).
Nessun tipo di differenza: che si tratti di rapporti B2C oppure B2B, nel caso dell’esportazione il regime IVA è non imponibile secondo l’ex articolo 8 DPR 633/72. Mentre per l’importazione il riferimento è regime IVA imponibile in Italia secondo l’ex articolo 6 DPR 633/72.
Se prima dell’attuazione della Brexit gli adempimenti erano diversi, a partire dal 1 gennaio gli adempimenti sono i medesimi a prescindere dal tipo di vendita. In sostanza gli adempimenti si possono così elencare:
Non sarà più necessario presentare l’esterometro.
Anche in questo caso, gli adempimenti sono stato uniformati per rapporti B2B e B2C. Nello specifico sono i seguenti:
Così come per l’esportazione, anche in questo caso non sarà più necessario presentare l’esterometro.
Sì è vero. Sia che si tratti di B2C che di B2B, la normativa per i servizi resi o ricevuti resta la medesima di quella precedente alla Brexit.
No, per quanto riguarda gli adempimenti in caso di servizi resi o ricevuti, gli adempimenti sono cambiati. Nel caso di servizi resi tra soggetti B2B, gli adempimento sono l’emissione di fattura senza iva come ex articolo 7 DPR 633/72 e presentazione dell’esterometro in caso non sia emessa la fattura elettronica. Tra soggetti B2C invece permane la normativa precedente. Nel caso di servizi ricevuti, tra operatori B2B è necessario emissione dell’autofattura e presentazione dell’esterometro se non ci si avvale della fattura elettronica.
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