L’Amministratore di sostegno è quella figura, nominata da un giudice, il cui compito è l’amministrazione e la tutela degli interessi patrimoniali di persone affette da disabilità fisica e/o psichica. Quali sono i suoi compiti e quali gli obblighi? Entriamo nel dettaglio dell'argomento.
L’AS è nominato da un giudice, il quale avrà anche il compito di specificare i compiti di cui dovrà occuparsi.
Dipende, lo stabilisce il giudice. In ogni caso l’AS può restare in carica anche per un tempo limitato, piuttosto breve, giusto il necessario per l’espletamento di specifici compiti.
Premesso che è il giudice a decidere di cosa, nello specifico, dovrà occuparsi, possiamo comunque individuare alcuni compito sulla basi della consuetudine, secondo l’elenco qui proposto:
Insomma, l’AS dovrà occuparsi di tutte le attività quotidiane a favore del suo assistito
Sono molteplici. Va tenuto conto che una volta nominato, l’AS dovrà fare giuramento di fedeltà di fronte al giudice. Inoltre egli dovrà tenere in conto le esigenze del suo assistito, informarlo di eventuali atti da compiere, comunicare al giudice tutelare eventuale dissenso rispetto agli adempimenti richiesti, garantire l’assistenza del proprio assistito per 10 anni, presentare una periodica relazione al giudice tutelare sulle attività svolte, fornire tutte le informazioni necessarie e i chiarimenti sull’amministrazione dell’assistito.
Sì, nel caso si tratti di un coniuge, di un convivente o un parente ascendete o discendente della persona assistita.
È sufficiente fare richiesta al giudice tutelare. Una volta ricevuta la richiesta, il giudice avrà il compito di sentire l’assistito, di conoscerlo personalmente. Una volta accertata l’esigenza, il giudice sancisce la nomina dell’AS, e il provvedimento sarà esecutivo entro 60 giorni. Se è stata fatta alcuna richiesta, il giudice tutelare può scegliere l’amministratore tra i parenti ma anche un’associazione, una fondazione oppure una persona del tutto estranea all’interessato.
Certo. Il ricorso può essere presentato sia dallo stesso assistito, sia dai parenti di quest’ultimo, ma anche dal Pubblico Ministero, dal tutore o curatore, dai responsabili dei servizi sociali o sanitari. Il ricorso dev’essere presentato allegando apposita documentazione che riguarda l’assistito e indicano le ragioni del ricorso
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