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Aiuti di Stato se non puoi beneficiarne? Ora è possibile

Aiuti di Stato se non puoi beneficiarne? Ora è possibile

Una deroga contenuta nell’articolo 53 del Decreto Rilancio apre nuove possibilità di accesso agli aiuti di stato anche a coloro che, in base al quadro normativo vigente prima della pandemia, non avevano i requisiti per poterli ottenere.



Nel 2012 la legge n. 234, all’articolo 1, stabiliva in maniera lapidaria che l’accesso agli aiuti di stato era vietato a quelle imprese che presentavano anche soltanto una delle seguenti condizioni:

  1. Aver ricevuto un precedente aiuto di stato non rimborsato;
  2. Aver ricevuto un precedente aiuto di stato non depositato su un conto bloccato.

In effetti la legge 234 non lascia adito a dubbi visto che si concentra sul divieto per le amministrazioni pubbliche di concedere aiuti di stato a favore di quelle che imprese che non abbiano rispettato gli accordi in base ad uno dei due punti precedenti e per le quali sia stata avanzata una procedura di recupero degli aiuti da parte della Comunità Europea.

Anche le istituzioni locali sono chiamate a collaborare qualora vi sia un’ingiunzione di recupero, fornendo tutte le informazioni utili al reperimento delle risorse.

La normativa europea

La questione degli aiuti di Stato da recuperare è questione molto delicata, tanto che il riferimento è il regolamento n.659/1999 della normativa europea dove all’articolo 14 si stabilisce che lo Stato, in caso di aiuti considerati illegali, ha l’obbligo di attuare tutte le misure necessarie al recupero dell’aiuto dal beneficiario.

Il recupero degli interessi

Come era facile aspettarsi, la normativa europea stabilisce che ad essere recuperati siano anche gli interessi, calcolati in base ad un tasso adeguato deciso dalla Commissione Europea.

Del resto, l’impegno al recupero, è un obbligo che ciascun stato membro stabilisce con l’Unione Europea, questo spiega l’importanza di un regolamento sovranazionale rispetto a questioni del tutto localizzate sul territorio di ciascun stato membro.

La deroga del decreto Rilancio

Ed è in questo intreccio di normativa europea e statale che si inserisce l’articolo 53 del decreto Rilancio, dove si stabilisce che in deroga alla normativa europea che vieta ai soggetti già beneficiari di aiuti non rimborsati o non depositati su un conto bloccato di poter accedere a nuovi aiuti di stato.

La deroga avviene in virtù della particolarissima situazione creatasi in seguito alla pandemia di coronavirus, ed è solo questo a rendere nuovamente possibile l’accesso, di imprese altrimenti non ammissibili, ad aiuti di stato previsti dalla legge.

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