Gli aiuti che gli stati Membri dell’Unione Europea concedono alle imprese nazionali sono sottoposti al parere favorevole della Commissione Europea. Tuttavia, esiste anche un altro iter che non richiede l’approvazione della Commissione Europea: gli aiuti in regime De Minimis.
Il trattato istitutivo dell’Unione Europea dedica due articoli, il numero 87 e il numero 88, per disciplinare gli aiuti economici che ciascuno Stato dell’Unione può concedere alle proprie imprese nazionali. Il motivo di quest’attenzione verso gli aiuti di Stato deriva dalla necessità di preservare il libero scambio all’interno del mercato comune senza che vi sia il rischio di falsare la libera concorrenza.
Dal momento che ogni agevolazione dovrebbe ricevere il parere favorevole della Commissione Europea, gli stati Membri hanno trovato un’intesa che consente di agevolare la concessione di aiuti alle imprese quando questi sono di piccola entità. È per questo motivo che nasce il regime De Minimis, la cui regolamentazione fa leva sul concetto che gli aiuti di stato, quando non superano una certa soglia, in teoria non dovrebbero compromettere la naturale concorrenza delle imprese sul mercato libero dell’Unione Europea.
Ogni singola impresa può ricevere, negli ultimi 3 anni, agevolazioni fino ad un massimo di 200.000 euro. Questa cifra viene ricavata dalla somma di tutti gli importi ricevuti sotto forma di agevolazione. Questo stesso massimale riguarda tutte le tipologie di impresa, tranne qualcuna. Ad esempio il massimale è ridotto ad euro 100.000 qualora l’impresa effettui trasporto su strada per conto terzi. Sono escluse del tutto dal regime De Minimis, le imprese che operano nei seguenti settori:
Per queste tipologie d'imprese esistono delle norme specifiche. Le uniche imprese che appartengono al settore 1 e che possono accedere al regime De Minimis sono le imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
L’adesione al regime De Minimis, in conformità a quanto specificato nel precedente paragrafo, rende necessario che l’azienda abbia una consapevolezza attiva rispetto all’ammontare delle agevolazioni godute negli ultimi 3 anni. Dev’essere l’impresa, infatti, a sapere se può o non può partecipare ad un eventuale bando, oppure quale somma poter richiedere in funzione del tetto raggiunto fino a quel momento. Ed è sempre l’azienda ad autocertificare, in fase di nuova domanda, quale sia il tetto fino ad allora raggiunto.
La Commissione Europea ha reso disponibile anche un portale per poter eseguire in autonomia un controllo sulle imprese dell’Unione che hanno ricevuto agevolazioni dal proprio stato di appartenenza. Inserendo i dati su questa pagina del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, è possibile ottenere un quadro sul valore complessivo delle agevolazioni ricevute fino a questo momento.
Si tratta di un chiarimento tutt’altro che scontato, quello relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari. Prima dell’entrata in vigore dei regolamenti Europei del 2013, il riferimento era il regolamento numero 69 del 2001. Secondo questo regolamento, gli ultimi 3 esercizi finanziari si calcolavano andando a ritroso per 36 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Oggi, invece, si fa riferimento all’annualità finanziaria vera e propria. Ciò vuol dire che si debbono contare i 2 anni precedenti a quello in cui si fa richiesta, che vale come terzo anno.
Con un banale esempio pratico, se il giorno 1 Luglio presento domanda di partecipazione ad un Bando della mia Regione di appartenenza, le annualità finanziarie su cui dovrò calcolare le agevolazioni ricevute sono quella del 2020, del 2019 e del 2018. Con il vecchio calcolo, andando a ritroso di 36 mesi, sarei arrivato fino al 1 Luglio 2017. La differenza è sostanziale.
Questa è una delle domande classiche che arrivano alla nostra community. Premesso, come già anticipato, che è l’azienda ad autocertificare, in prima istanza, il massimale raggiunto fino al momento della presentazione della domanda; qualora sia stato superato il limite imposto dal regolamento europeo, l’azienda non può richiedere alcun tipo di agevolazione. Molti, erroneamente, pensano che il divieto scatta soltanto per la parte eccedente il massimale.
Facciamo anche in questo caso un esempio. L’azienda X ha ricevuto agevolazioni per 180.000 euro. Oggi presenta domanda per un contributo a fondo perduto da 30.000 euro. Ciò porterebbe l’azienda a superare il massimale di legge di 200.000 euro. La domanda non può essere accolta. L’azienda doveva presentare una richiesta per 20.000 euro. Non è valida l’opzione che dai 30.000 euro iniziali siano stornati solo i 10.000 che eccedono il massimale per poter elargire i 20.000 euro che rientrano nel massimale previsto.
Non esiste una regola scritta in questo senso. Ciò che consente l’adozione di questo regime è l’ammontare stesso dell’agevolazione, che non può essere consistente ma di natura minima. Le agevolazioni a cui può accedere un’impresa, solitamente, sono le seguenti:
A ognuna di queste agevolazioni può essere applicato il regime De Minimis. Quindi è l’istituzione, al momento della scrittura del bando che stabilisce se l’agevolazione sarà o no in regime De Minimis.
Abbiamo accennato nei paragrafi precedenti che non tutte le imprese possono accedere alle agevolazioni in regime De Minimis. Vediamo i casi particolari.
Il primo caso è quello del settore agricolo. Ad esclusione delle imprese che lavorano per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il regolamento Europeo stabilisce un massimale di di 15.000 euro negli ultimi 3 anni, mentre per il settore della pesca gli aiuti non possono superare i 30.000 euro.
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