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Agevolazioni fiscali per fusioni, scissioni o conferimenti di azienda

Agevolazioni fiscali per fusioni, scissioni o conferimenti di azienda

Due importanti agevolazioni fiscali per sostenere le operazioni di scissione, conferimento o fusione tra aziende. Quali sono le differenze tra le due agevolazioni? Quali sono i requisiti per accedere all'una o l'altra?Vale anche per aziende con residenza extra nazionale? Chi ne beneficia?



Il decreto Crescita (articolo 11 del D.L. 34/2019) e la legge di Bilancio 2021 (Articolo 1, comma da 233 a 243) riconoscono due diverse agevolazioni fiscali per le aziende che effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento. Entriamo nel dettaglio per capire i requisiti e le differenze.

Quali sono le due agevolazioni?

Le agevolazioni fiscali sono riportate nel decreto Crescita e nella recente Legge di Bilancio 2021. Nello specifico, il decreto Crescita prevede:

  1. Il riconoscimento gratuito ai fini Ires e Irap del maggior valore attribuito all’avviamenti e ai beni strumentali.

Nella recente legge di Bilancio, invece, si legge che è consentita:

  1. La trasformazione in crediti d’imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di Ace maturate nei periodi precedenti.

Quali sono i soggetti interessati dalle due agevolazioni?

Nel caso della prima agevolazione, i soggetti interessati sono le società per azioni, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione e società europea.

Quando non è possibile fruire delle agevolazioni?

Quando da una delle operazioni concesse emergono società non residenti in Italia. Inoltre nella legge di Bilancio si chiarisce che sono escluse anche le società per cui è stato accertato uno stato di dissesto, a rischio di dissesto o di insolvenza.

Quali sono i requisiti?

Oltre alla necessità della residenza in Italia, almeno per quanto riguarda il frutto dell’operazione, gli altri requisiti sono:

  1. Aver esercitato attività d’impresa nei due anni precedenti;
  2. Le società non devono appartenere allo stesso gruppo oppure essere controllate dallo stesso soggetto. Inoltre è previsto che le società non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%.
  3. Le operazioni devono essere effettuate tra il 1 maggio 2019 e il 31 dicembre 2022, nel caso della prima agevolazione, e tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 nel caso della seconda agevolazione.

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