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9 domande sulla riduzione contributiva per le imprese edili

9 domande sulla riduzione contributiva per le imprese edili

Introdotta nel 1995, la norma sulla riduzione contributiva è stata confermata per l’anno 2020. Quali imprese possono beneficiarne? È compatibile con i fondi interprofessionali? A quanto ammonta lo sgravio? Si applica a tutti i dipendenti? Cosa succede in caso di cessata attività?



Confermata per il 2020 la riduzione contributiva per le aziende del settore edile, secondo una norma che era stata introdotta nel 1995. C’è tempo fino al 2021 per presentare domanda, ma è meglio non aspettare.

In cosa consiste il beneficio?

Sostanzialmente si tratta di una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Quali aziende possono beneficiare della riduzione?

Tutte le imprese del settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Quali sono i requisiti che l’azienda deve possedere?

Vi sono 3 requisiti fondamentali:

  • Il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva;
  • Il rispetto delle norme in materia di retribuzione imponibile;
  • Assenza di condanne passate in giudicato per i datori di lavoro per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Su quale periodo di applica la riduzione contributiva?

Lo sgravio si applica sull’intero periodo di paga che va da gennaio a dicembre 2020.

Posso chiedere lo sgravio per tutti i miei dipendenti?

No, lo sgravio può essere fatto valere solo per gli operai occupati per almeno 40 ore a settimana, quindi sono esclusi i lavoratori a tempo parziale.

A quanto ammonta la riduzione contributiva?

La riduzione, per l’anno 2020, è pari all’11,50%. Va precisato che la base di calcolo deve essere determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Ci sono incompatibilità con i fondi interprofessionali?

Si, questo caso esiste. Infatti l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

La mia azienda ha cessato l’attività a giugno, posso usufruirne comunque?

Si, l’azienda che ha cessato la propria attività può richiedere lo sgravio contributivo per i mesi antecedenti il fine attività. Esiste, per questo caso specifico, un apposito modulo messo a disposizione dell’INPS.

Entro quando si deve presentare la domanda?

La domanda va presentata entro il 15 gennaio 2021. Il mancato rispetto della scadenza non consente di fruire dell’agevolazione contributiva.

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