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5 domande sulle novità IVA per l'E-Commerce

5 domande sulle novità IVA per l

Dal 1° luglio novità sulla gestione dell'IVA per chi vende tramite piattaforme di e-commerce. Rispondiamo ad alcune domande che ci sono arrivate dagli utenti nell'ultima settimana.



Quali sono le operazioni interessate dalle modifiche in vigore da Luglio?

Le nuove misure per l’IVA in vigore dal 1° luglio si applicano sulle seguenti tipologie di prodotti:

  1. Vendite a distanza di beni importati da fornitori terzi o da paesi terzi;
  2. Vendita a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori;
  3. Vendita sul mercato interno di beni da fornitori presunti;
  4. Prestazione di servizi da parte di soggetti non stabiliti nell’UE o stabiliti nell’UE ma non nello stato membro di consumo delle prestazione e a favore di consumatori finali.

A cosa sono dovute le novità sulla riscossione dell’IVA?

Alla volontà di semplificare i processi e garantire una riscossione efficace dell’IVA, tant’è che i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza mettendo a disposizione interfacce grafiche, saranno coinvolti nella riscossione dell’IVA, e saranno tenuti a contabilizzarla.

In quali operazioni il soggetto passivo viene coinvolto?

Quando il soggetto passivo mette a disposizione interfacce, portali o piattaforme che facilitano la vendita, viene coinvolto nelle seguenti operazioni:

  1. Vendita a distanza di beni importati da paesi terzi con valore complessivo della spedizione non superiore a 150 euro;
  2. Cessione di beni all’interno della Comunità Europea da parte di un soggetto passivo non rappresentato.

Questo è reso possibile dal concetto di “fornitore presunto”. Ciò vuol dire che il fornitore cede alla piattaforma la merce, B2B ma senza trasporto, mentre la piattaforma realizza la cessione B2C a favore dell’acquirente, in questo caso mediante trasporto.

È vero che l’obbligo dell’IVA ricade sull’Interfaccia Elettronica?

Sì è vero. L'interfaccia elettronica assume i diritti e gli obblighi in materia di IVA del fornitore indiretto per la cessione effettuata nei confronti di tale acquirente. Di conseguenza sarà il fornitore presunto (e non il fornitore indiretto) a dover pagare l'IVA dovuta su tale cessione.

Quali informazioni deve conservare l’interfaccia elettronica?

La normativa dell’Unione Europea ha stabilito un elenco di informazioni che le interfacce elettroniche devono obbligatoriamente conservare:

  1. il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore indiretto le cui cessioni o prestazioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili: i) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore indiretto; ii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore indiretto;
  2. una descrizione dei beni, il loro valore, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, nonché il momento della cessione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione;
  3. una descrizione dei servizi, il loro valore, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione e, se disponibile, il numero dell'ordine o il numero unico dell'operazione.

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