L'argomento Fondazioni è sempre denso di perplessità da parte degli utenti di Know How. Del resto si tratta di un argomento complesso, che richiede la conoscenza di questioni tecniche da un lato e di norme di legge dall'altro. Fare chiarezza su più aspetti possibili non è mai una cosa sbagliata.
Torniamo a parlare di Fondazioni, a cui abbiamo già dedicato diversi articoli all'interno del Blog di Know How, approfittando di alcuni quesiti che sono arrivati alla Redazione o ai professionisti della nostro network. Ci siamo concentrati sui quesiti più ricorrenti, per cercare di fare chiarezza su alcuni punti rimasti oscuri.
È un’espressione molto frequente quando si parla di Terzo Settore, ed è bene specificare che l’espressione “assenza di finalità lucrative” non va letto come equivalente di impossibilità a incassare soldi o a pagare i collaboratori per eventuali prestazioni, ma indica semmai l'impossibilità di dividere eventuali utili.
Ne sono diversi e si distinguono innanzitutto per essere degli organi obbligatori oppure no. Si individuano i seguenti organi:
Il Consiglio di Amministrazione, anche definito Consiglio Direttivo. Questo è composto da uno o più amministratori i quali ricevono un mandato che stabilisce anche le modalità attraverso cui i rappresentanti sono responsabili nei confronti dell’Ente. Questo è un organo che il Codice Civile prevede in maniera obbligatoria. Il suo compito consiste essenzialmente nell’amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione;
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che è il legale rappresentante della fondazione;
Il Direttore o Segretario Generale. Questo è un organo non obbligatorio, il cui compito è di attuare i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti. Anche questo non è obbligatorio. Generalmente è composto da tre membri di cui uno è spesso nominato dall’Autorità vigilante ed esercita la vigilanza contabile sull’amministrazione della fondazione;
Il Comitato scientifico, anch’esso non obbligatorio. È generalmente composto da studiosi ed esperti nel campo di attività della fondazione.
Premesso che in Inglese è nota con l’espressione Grantmaking Foundation, va detto che con questo termine si fa riferimento ad una fondazione che persegue le proprie finalità statutarie erogando a terzi risorse finanziarie (Grant, per l’appunto). Un esempio classico è quello della Fondazione che promuove lo studio universitario erogando borse di studio agli studenti più meritevoli. Solitamente ha una struttura più snella, con poche infrastrutture e investimenti fissi, tuttavia deve selezionare con accuratezza le persone e/o i progetti più meritevoli, per evitare spreco di risorse che sono comunque sempre limitate.
Come ogni organizzazione di persone, anche la Fondazione necessita di uno statuto, cioè un complesso di norme che regolano l'attività e la struttura dell'ente. Di solito è redatto dai fondatori ma può essere disposto dall'autorità vigilante nei casi in cui il fondatore non provveda. Il caso classico in cui vi è l’assenza dello Statuto è quello delle fondazioni testamentarie.
Lo Statuto è uno strumento flessibile che deve adattarsi alle peculiarità di ogni singola Fondazione, esso è l’espressione della volontà dei fondatori, e per questo il codice civile non ne detta in modo puntuale il contenuto ma stabilisce genericamente che "l’atto costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite". Oltre questo non vi è altro nel Codice Civile, che lascia completa autonomia ai fondatori.
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